il regolamento edilizio comunale (REC) – conosciamolo meglio


© andrea auletta - il silenzio delle cose
Con questo articolo vi presenterò uno dei più importanti strumenti comunali contenente prescrizioni e norme atte a regolare gli interventi edilizi sul territorio di competenza, sto parlando del Regolamento Edilizio Comunale (REC).

Quando si ha la necessità di realizzare una sopraelevazione o una nuova costruzione ma anche se intendete soltanto effettuare opere di ristrutturazione sia interne che esterne alla vostra abitazione, bisogna che gli interventi edilizi previsti, oltre a rispettare le norme contenute negli strumenti urbanistici vigenti (PRG; PUC; Piani Particolareggiati ecc.) siano conformi al Regolamento Edilizio Comunale.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Innanzitutto va premesso che ogni amministrazione comunale è obbligata a munirsi di svariati regolamenti specifici la cui funzione è quella di disciplinare molteplici attività o diritti dei cittadini. Ad esempio esistono regolamenti che contengono norme per l’accesso agli atti pubblici, altri che regolano lo svolgimento dei referendum comunali, altri ancora che prescrivono le norme in materia di impatto acustico o la disciplina della cartellonistica pubblicitaria e cosi via.

Fra questi strumenti regolamentari, storicamente, quello più importante nell’ottica di un’amministrazione è il Regolamento Edilizio.

Prima di procedere tentiamo di darne una breve definizione.

Il Regolamento Edilizio Comunale – REC – è uno strumento urbanistico di carattere normativo/prescrittivo che detta le modalità costruttive per l’edificazione con particolare riferimento all’estetica, al decoro, alla sicurezza, agli aspetti iginico-sanitari ed alla vivibilità degli edifici e delle loro pertinenze (es. cortili, androni, porticati, terrazze, giardini, strade private ecc).

Proviamo ad elencare, per capire meglio, quali sono alcuni dei parametri principali che il REC può contenere. All’elenco ho inserito una breve descrizione per esplicitarne ulteriormente il significato in modo da renderlo comprensibile ai più.
  • Distanza tra i fabbricati.
    Si tratta delle distanze minime da rispettare in caso di costruzione di un nuovo manufatto, edificio ex novo o sopraelevazione.
  • Altezza dei fabbricati.
    Viene indicata l’altezza massima da rispettare in caso di nuova costruzione o sopraelevazione.
  • Superficie utile (SU).
    E’ la superficie calpestabile misurata senza l’ingombro delle murature.
  • Superficie finestrata (rapporti aero-illuminanti).
    E’ il rapporto fra la superficie delle aperture (porte, finestre) e la superficie utile di un ambiente. Questo parametro vuole assicurare che nella costruzione vi siano luce e aria sufficienti a garantire vivibilità e sicurezza igienico-sanitaria.
  • Dimensione minima dell'unità immobiliare.
    Si tratta della dimensione minima che un’abitazione deve avere affinché siano garantite la vivibilità e la sicurezza igienico-sanitaria.
  • Altezza dei vani abitabili.
    È l’altezza misurata come distanza fra la pavimentazione ed il soffitto di ambienti adibiti alla permanenza delle persone come ad esempio: stanze interne della casa ma anche uffici o parti di edifici industriali ecc. A titolo di esempio, l’altezza minima di una stanza all’interno di una casa deve essere pari a 3 metri lineari, in alcuni casi può scendere a 2,70 metri lineari.
  • Dimensione minima dei vani abitabili.
    Le dimensioni stabilite in questo parametro sono espresse in metri quadri e quindi si riferiscono alla superficie minima che una stanza o vano deve avere per risultare abitabile. A titolo di esempio, una stanza da letto doppia, per poter essere agibile e abitabile, non deve essere inferiore ai 16 metri quadrati.
  • Disciplina e composizione della commissione edilizia.
    La Commissione Edilizia, dove istituita dall’amministrazione comunale, è un organo il cui compito è quello di istruire le domande di richiesta per il rilascio di titoli abilitativi rilasciando un parere che può essere di approvazione o di diniego. Il REC ne descrive composizione e funzionamento stabilendone i poteri. Ne parleremo in un altro post in modo più specifico.
  • Documentazione ed elaborati grafici necessari al rilascio di un permesso di costruire e/o DIA o altro titolo abilitativo.
    Si definiscono sia la documentazione che gli elaborati grafici (disegni tecnici) che una pratica per ottenere il titolo abilitativo deve contenere, es. piante, prospetti, sezioni, viste tridimensionali ecc. Per approfondire l’argomento riguardo ai titoli abilitativi in edilizia leggi questo post.
  • Dimensioni minime e massime di Garage, soffitti.
    Anche per i garage, i depositi ed i soffitti intesi come spazi non abitabili devono essere prescritte le dimensioni minime e le altezze utili da rispettare.
Pur avendo, lo strumento che stiamo analizzando, una genesi normativa abbastanza datata, la legge ultima che ne definisce le caratteristiche è il Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in edilizia, ossia il DPR n. 380 del 2001.
Difatti all’art. 4 esso detta i contenuti minimi che il Regolamento Edilizio deve includere per essere legittimamente approvato dall’ente comunale.

La redazione del Regolamento viene predisposta dall’ufficio comunale competente che solitamente è l’Ufficio Tecnico o, dove previsti dall’amministrazione, l’Ufficio Urbanistica o l’Ufficio Edilizia. Le denominazioni degli uffici dipendono dalla struttura specifica che il singolo comune si è data in base al proprio legittimo esercizio di discrezionalità regolamentare.

Ciò che invece non è soggetto alla discrezionalità è l’approvazione del REC che deve avvenire unicamente in seduta di Consiglio Comunale, come accade per ogni altro tipo di delibera atta ad approvare e adottare una norma Regolamentare comunale.

Nello specifico dopo la sua redazione ed approvazione in sede di Consiglio Comunale, il REC, viene trasmesso alla Regione di competenza per l’approvazione definitiva e solo in seguito a tale passaggio diventa effettivamente vigente per il territorio comunale di appartenenza.
Quindi, l’iter di formazione ed approvazione, tutto sommato, appare molto semplice rispetto a quello seguito per l’approvazione dei Piani Urbanistici (PRG; PUC: Piani Particolareggiati ecc.).

Vale la pena spende due parole per capire la differenza fra il Regolamento Edilizio Comunale ed i Piani Urbanistici Comunali (es. il PRG) poiché spesso, chi non è un addetto ai lavori e non svolge una professione tecnica, può essere indotto alla confusione, condizione normale per chiunque debba orientarsi fra infinite norme italiane.

La principale differenza consiste nel fatto che i piani urbanistici, come ad esempio il Piano Regolatore Comunale (PRG), hanno una natura previsionale/progettuale per il territorio comunale, nel senso che configurano uno scenario, un’idea di città da attuare a lungo termine, invece, il Regolamento Edilizio è prettamente di natura prescrittiva e si limita a disciplinare elementi tecnici, igienico-sanitari, di sicurezza e vivibilità, ossia quelli visti ed elencati precedentemente in questo articolo.

In altri termini, con il PRG il comune intende dotarsi di un piano che configuri un aspetto futuro di città prevedendo funzioni e destinazioni d’uso sul territorio che coinvolgano sia l’iniziativa pubblica che privata, mentre, con il REC è solamente un insieme di norme generali che vanno rispettate nel momento in cui si decide di realizzare un’opera architettonica e non ha nessuna caratteristica di tipo progettuale.

In seguito vedremo meglio, con un nuovo post, cosa sono i Piani Urbanistici Comunali approfondendoli uno ad uno.

Spero che questo post sia riuscito, pur utilizzando un linguaggio tecnico semplificato, a dare indicazioni utili su cosa sia un REC.
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